lentepubblica


Come cambiano gli stipendi negli Enti Locali: il parere dell’ARAN

lentepubblica.it • 5 Aprile 2023

stipendi-enti-locali-aranL’ARAN, con un recente orientamento applicativo dedicato al comparto degli Enti Locali (CFL 217) fornisce alcune indicazioni su come cambiano gli stipendi dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL.


Come indicato dal nuovo Contratto delle Funzioni Locali ai dipendenti appartenenti a questo comparto possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio.

Nello specifico il parere risponde al seguente quesito:

Con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale (1° aprile 2023) il personale della ex cat A si vedrà attribuito un nuovo stipendio di area più elevato rispetto allo stipendio tabellare rivalutato corrispondente all’ex Area A1. Tenuto conto di quanto sopra, si chiede come dovrà essere calcolato l’importo del differenziale stipendiale iniziale attribuito al personale di tale Area.  Esempio: una ex cat. A4 conserverà a titolo di differenziale stipendiale iniziale un importo pari a A4-A2 o A4-A1?

Come cambiano gli stipendi negli Enti Locali: il parere dell’ARAN

Questa è la risposta fornita dall’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

Per effetto di quanto previsto all’art. 78, comma 3, lett. a) e b) del CCNL 16.11.2022, al personale (ex cat. A) transitato in Area degli Operatori, dal 1° di aprile 2023 deve essere applicato il seguente trattamento:

  • stipendio unico di Area, come da Tab. G allegata al CCNL 16.11.2022
  • e valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall’istituto delle progressioni economiche di cui all’art. 16 del CCNL 21.05.2018, mantenuto a titolo di “differenziale stipendiale”.

Per “valore complessivo delle posizioni in godimento” si intende tutto quanto maturato in termini di progressione economica durante la vigenza delle precedenti regole in materia.

L’ARAN, per semplificare meglio questo concetto, ha fornito alcuni esempi pratici:

  •  al personale in posizione economica A1 sarà attribuito unicamente il nuovo stipendio unico di Area (più elevato rispetto a quello di uscita per la posizione A1 e precisamente corrispondente allo stipendio di un ex A2). Nulla viene invece attribuito a titolo di differenziale stipendiale iniziale poiché nulla è stato maturato in termini di progressioni economica in vigenza delle regole contenute nei precedenti contratti;
  • invece al personale in posizione economica A2, oltre al nuovo stipendio unico di Area, sarà attribuito – a titolo di differenziale stipendiale iniziale ed a valere sul Fondo risorse decentrate – tutto quanto già maturato a titolo di progressione economica (ovvero la differenza A2-A1);
  • infine  al personale in posizione economica A4, oltre al nuovo stipendio unico di Area, sarà attribuito – a titolo di differenziale stipendiale iniziale ed a valere sul Fondo risorse decentrate – tutto quanto già maturato a titolo di progressione economica (ovvero la differenza A4-A1).

Il testo completo del parere dell’ARAN

Potete consultare qui di seguito il testo completo dell’orientamento applicativo.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Subscribe
Notificami
guest
3 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Franco
Franco
5 Aprile 2023 14:56

Un cagata pazzesca…ci hanno già abituati in oltre 40 di servizio…Cordiali saluti

Liana
Liana
Reply to  Franco
5 Aprile 2023 20:57

Un dipendente può arrivare con le PEO dove vuole, ma nn può mai superare con lo stipendio e progressioni orizzontale la categoria superiore. Ci vuole solo una causa ed esserci dissociati dalla sottoscrizione dei contratti.

Alfonso
Alfonso
7 Aprile 2023 22:54

Ma per cortesia chi pensate di prendere per i fondelli? Gira e rigira gli stipendi dei dipendenti pubblici sono da morti di fame… altro che aumenti!